La gravidanza non è una malattia, ma piuttosto un aspetto della vita quotidiana: tuttavia alcune condizioni, suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali, possono non esserlo nel periodo della gravidanza del puerperio e dell'allattamento.
Molte attività lavorative possono costituire per la Lavoratrice in gravidanza/puerperio/allattamento una condizione di rischio per la sua salute o per quella del bambino.
Per tale motivo il Legislatore ha emanato specifiche norme preventive a tutela delle Lavoratrici madri. In generale, per tutte queste è previsto il divieto di adibirle al lavoro nei due mesi antecedenti e nei tre successivi al parto (congedo di maternità). In particolari condizioni, è facoltà della Lavoratrice chiedere la flessibilità del periodo del congedo di maternità (1 mese prima e 4 mesi dopo il parto).
Le Lavoratrici che sono in periodo di gravidanza/puerperio/allattamento non possono essere adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri così come individuati dalla normativa di riferimento. Qualora ricorrano tali circostanze, la Lavoratrice deve essere allontanata dal rischio lavorativo, quindi assegnata ad un’altra mansione compatibile oppure, qualora non fosse possibile lo spostamento di mansione, deve essere interdetta dal lavoro.
L'interdizione viene disposta dal Servizio Ispezione della Ispettorato Territoriale del Lavoro, previa acquisizione della dichiarazione da parte del Datore di lavoro.
è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Questa check list può essere utilizzata dal datore di lavoro per valutare la compatibilità di ogni postazione di lavoro nella quale viene o potrebbe essere impiegata una lavoratrice, con lo stato di gravidanza o con il puerperio
Scarica [.pdf] 1,1 MbLa figura della lavoratrice madre. Diritti e doveri
Compiti e obblighi del datore di lavoro nei confronti della lavoratrice madre
Ruolo e funzioni del Servizio Ispettivo dell'Ispettorato Terrritoriale del Lavoro riguardo le lavoratrici madri
Compiti della lavoratrice e del datore di lavoro in caso di gravidanza in condizioni di lavoro a rischio
Compiti della lavoratrice e del datore di lavoro in caso di rientro al lavoro in condizioni di rischio per l'allattamento
Diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro qualora si presentino gravi complicanze durante la gravidanza
Le lavoratrici che non sono impiegate in lavori pesanti o prericolosi possono usufruire della flessibilità del congedo di maternità
Distretti Socio Sanitari territorialmente competenti per la presentazione dell'istanza e del certificato attestante le condizioni di gravidanza a rischio