È responsabile della tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice;
Ha l'obbligo di valutare preventivamente, con il concorso del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dai rischi (RSPP), medico competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, tenendo conto anche della possibilità della presenza di lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento;
In esito alla valutazione dei rischi definisce le condizioni di lavoro eventualmente non compatibili con lo stato di gravidanza-puerperio-allattamento e le misure di prevenzione e di protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici madri, informando le lavoratrici ed il RLS.
Venuto a conoscenza dello stato di gravidanza di una lavoratrice: la allontana immediatamente dalla eventuale situazione di rischio; provvede ad assegnarla ad altra mansione compatibile con lo stato di gravidanza, anche modificando temporalmente le condizioni o l'orario di lavoro, informando del provvedimento adottato il Servizio Ispezione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex Direzione Provinciale del Lavoro); qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, informa per iscritto il Servizio Ispezione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro per i provvedimenti di competenza (interdizione al lavoro).
Il Datore di lavoro (Art. 11 D. Lgs. 151/2001), fermo restando i divieti già previsti dall'art. 7, nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 81/'08, dovrà tenere conto anche della presenza di personale femminile che può essere maggiormente suscettibile in gravidanza / puerperio / allattamento all'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o particolari condizioni di lavoro di cui all'Allegato C del Testo Unico. Il Datore di lavoro (Art. 11 D. Lgs. 151/2001), informa le lavoratrici ed il RLS sull'esito della valutazione e sulle misure di prevenzione e di protezione che intende adottare al fine di evitare l'esposizione della lavoratrice (gestante, puerpera o in allattamento) a rischi per la sua sicurezza e salute, del nascituro e del neonato in allattamento. Nel caso in cui dall’esito della valutazione non emergessero rischi per la sicurezza e salute della lavoratrice in gravidanza il Datore di lavoro è tenuto solamente ad informarne la lavoratrice e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
È fatto divieto (Art. 53 D. Lgs. 151/2001) di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Questa check list può essere utilizzata dal datore di lavoro per valutare la compatibilità di ogni postazione di lavoro nella quale viene o potrebbe essere impiegata una lavoratrice, con lo stato di gravidanza o con il puerperio (sette mesi dopo il parto). L'elenco delle situazioni lavorative non è esaustivo ma rappresenta solo un esempio di come procedere in ogni realtà produttiva.
Scarica [.pdf] 0,5 MbI moduli per i datori di lavoro sono reperibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Link esterno