Medico competente
Il medico competente collabora alla programmazione, predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e integrità psico-fisica dei lavoratori
Avviso
Circolare Ministero della Salute: proroga al 31 luglio 2022 invio dei dati allegato 3B anno 2021
Al fine di consentire ai medici competenti una migliore gestione dell’inoltro dei dati, si è disposta la proroga al 31 luglio 2022 dell’invio dei dati allegato 3B relativi all’anno 2021. Scarica la circolare (pdf 0,1Mb)
Obiettivi del Medico Competente
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale.
Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
Documento per l'individuazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro
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- Pagine correlate
- Ricorso avverso al giudizio
Ricorso del lavoratore o del datore di lavoro per giudizio di non idoneità, relativo alla mansione specifica, del lavoratore
- Schema raccolta informazioni, denuncia di malattia professionale
Trasmissione da parte del medico competente tramite via telematica delle informazioni relative ai dati sanitari e di rischio del lavoratori, secondo l'articolo 40 del D.lgs 81 del 2008. Scheda di denuncia malattia professionale
Ultimo aggiornamento:
17/02/2022