Funzioni del Comitato Regionale

Attività programmatorie, di pianificazione e controllo del Comitato Regionale per la vigilanza sul lavoro

Tenuto conto del dettato del DPCM 21 dicembre 2007, nonché degli orientamenti emersi in sede di Coordinamento tecnico interregionale, sì individuano funzioni e compiti dei Comitato

  • sviluppare, tenendo conto delle specificità territoriali, i piani di attività ed i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale, esaminando i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e le problematiche evidenziate dalle strutture che operano nel campo della prevenzione;
  • svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività di prevenzione e di vigilanza, anche al fine di realizzare un adeguato livello di uniformità nell'espletamento degli interventi di vigilanza da parte degli organismi competenti;
  • promuovere l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza, operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni, nonché proponendo alle diverse amministrazioni pubbliche competenti gli interventi che possono essere assunti secondo esigenze e richieste evidenziate;
  • individuare azioni prioritarie nei comparti lavorativi più a rischio, evidenziati nelle diverse realtà territoriali e proporre piani di intervento, rapportati alle effettive risorse disponibili delle diverse amministrazioni pubbliche, per permettere le massime sinergie possibili nel rispetto delle specifiche competenze di cui ogni Amministrazione è titolare;
  • provvedere alla raccolta ed all’analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi ed ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
  • valorizzare gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
  • realizzare le opportune iniziative per l'integrazione degli archivi informativi delle istituzioni componenti il Comitato regionale di coordinamento, in linea con il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all’art. 8 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81
  • assicurare, a livello regionale, le funzioni di collegamento con il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 5 del D.,Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Nessun beneficio economico verrà corrisposto ai componenti del Comitato Regionale di Coordinamento e delle sue articolazioni territoriali che svolgono l'attività in veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive Amministrazioni.

Per l'espletamento dei suoi compiti il Comitato Regionale di Coordinamento può richiedere l’acquisizione di dati ed informazioni a soggetti pubblici e privati ed altresì promuovere indagini conoscitive.

I Comitati regionali di coordinamento provvedono a monitorare le attività svolte dalle sezioni permanenti per verificare il raggiungimento degli obiettivi, dando comunicazione annuale dei risultati di tale monitoraggio ai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale.

  • In attesa dell'adozione dei provvedimenti attuativi del criterio di cui all'art. 1, comma 2, lettera o), legge n. 123/2007, i Comitati regionali di coordinamento realizzano iniziative per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi.
  • All'integrazione degli archivi informatici di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente.

In considerazione delle funzioni assegnate ed in applicazione del DPCM 21 dicembre 2007, si propongono quali membri del Comitato:

  • il Presidente della Giunta Regionale o l’Assessore alle Politiche Sanitarie, su delega del Presidente medesimo, in qualità di Presidente del Comitato;
  • un Rappresentante per ciascuno degli Assessorati Regionali competenti per le aree: Politiche Sanitarie, Formazione Professionale, Politiche del Lavoro, Attività Produttive (industria, commercio, artigianato), Politiche dell’Agricoltura e Lavori Pubblici;
  • sette Responsabili di Servizio SPISAL delle Aziende ULSS, uno per ciascuna Provincia;
  • il Direttore Generale dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto (ARPAV);
  • il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
  • un Rappresentante delle Direzioni delle sedi periferiche dell'ISPESL;
  • il Direttore Regionale dell'INAIL;
  • il Direttore Regionale INPS;
  • il capo dell'Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco;
  • un Rappresentante dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani- Sezione Veneto);
  • un Rappresentante dell'UPI (Unione Province Italiane - Sezione Veneto);
  • un responsabile dell’istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA);
  • un Responsabile dell'Ufficio di sanità marittima ed aerea dei Ministero della Sanità;
  • un responsabile delle autorità marittime portuali;
  • un responsabile delle autorità aeroportuali;
  • quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello regionale e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
  • un rappresentante dell’ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro).

Le funzioni di segreteria e supporto organizzativo del Comitato Regionale di Coordinamento sono svolte dalla Direzione Prevenzione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

Si demanda ad un successivo regolamento del Comitato stesso la definizione della propria organizzazione interna e delle modalità di funzionamento.

Il Comitato Regionale di Coordinamento ha la propria sede presso la Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 2, commi 1, 2 e 3 del DPCM 21 dicembre 2007, è istituito l’Ufficio Operativo del Comitato Regionale di Coordinamento, con funzioni di pianificazione del coordinamento delle attività degli organi competenti a svolgere funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Ufficio Operativo provvede ad individuare le aree prioritarie di intervento a livello territoriale e a definire i piani operativi di vigilanza, nei quali sono individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono sinergicamente disponibili da parte dei soggetti pubblici interessati.

L'Ufficio Operativo è istituito all'interno Direzione Prevenzione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

  • il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale con funzioni di presidente;
  • sette Responsabili di Servizio SPISAL delle Aziende ULSS, già componenti del Comitato Regionale di Coordinamento;
  • il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
  • un Rappresentante delle Direzioni delle sedi periferiche dell'ISPESL;
  • il Direttore Regionale dell'INAIL;
  • il capo dell'Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco.
Ultimo aggiornamento: 23/11/2018
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pin DL 146/2021 SICUREZZA LAVORO

Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Modifiche al DL 81/2008.
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