Evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte od un'inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale ovvero un'inabilità temporanea assoluta per un tempo maggiore della rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato (Rif.: norma UNI 7249).
Rappresentano il totale degli infortuni notificati all'NAIL. Tuttavia, vengono notificati all'Istituto anche infortuni che non rientrano in questa definizione (ad esempio, durata della inabilità temporanea inferiore a 4 giorni).
L'archivio infortuni denunciati contiene tutti gli eventi notificati all'INAIL a prescindere dal fatto che l'infortunio corrisponda alla definizione data dall'art. 2 del T.U.; ovviamente non è possibile conoscere il numero di infortuni inferiori a 4 giorni che NON vengono notificati in quanto la denuncia in questione non è obbligatoria. Altra possibile causa di sottostima del numero di infortuni è rappresentata dal lavoro irregolare o dalla mancata notifica di infortuni per i quali la denuncia è, invece, obbligatoria.
Per avere un quadro sintetico ma esaustivo del fenomeno infortunistico, insieme ai valori assoluti bisogna considerare gli Indici di frequenza
Indici di frequenza Link esterno Indici di gravità Link esternoSono infortuni definiti quelli per i quali si è concluso l'iter sanitario e amministrativo da parte dell'INAIL.
La definizione può essere positiva in presenza di inabilità Temporanea, Permanente, Morte con superstiti e Morte senza superstiti, Regolari senza indennizzo oppure negativa quando il caso viene respinto come infortunio sul lavoro.
Tutti gli infortuni denunciati vengono definiti anche se, in alcuni casi, con tempi che possono giungere fino ad alcuni anni. Una delle cause del ritardo nella definizione è costituita dalla necessità di attendere la stabilizzazione dei postumi o la cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta; sono i casi più "gravi" che hanno una definizione più ritardata rispetto all'epoca dell'evento.
Dopo che è trascorso un tempo congruo, tutti gli infortuni denunciati sono definiti (in pratica il numero di infortuni denunciati coincide con il numero di infortuni definiti per anno di evento) anche se non tutti gli infortuni sono "riconosciuti" dall'Istituto.
Rientrano negli infortuni riconosciuti le seguenti tipologie di definizione (TE=temporanea, PE=permanente, MS=mortale senza superstiti, MC=mortale con superstiti, RS=regolare senza indennizzo).
Gli infortuni riconosciuti sono il dato più importante da considerare in quanto sono quelli che rientrano a pieno titolo nella definizione di infortunio sul lavoro.
I record corrispondenti a questi infortuni sono quelli più completi dal punto di vista delle informazioni registrate (ad esempio, sono quelli che hanno una descrizione abbastanza esaustiva sulle conseguenze dell'evento).
Sono una parte degli infortuni riconosciuti per i quali l'INAIL eroga una prestazione economica. Rispetto agli infortuni riconosciuti mancano i casi "regolare senza indennizzo". Gli infortuni indennizzati sono frequentemente utilizzati in pubblicazioni INAIL.
Temporanea: sono casi che hanno comportato una inabilità temporanea assoluta superiore a tre giorni e non hanno determinato postumi permanenti superiori alla percentuale stabilita per la definizione "in permanente";
Permanente: per gli infortuni avvenuti prima del 25/07/2000 sono considerati definiti "in permanente" quelli che hanno determinato postumi permanenti superiori al 10%; dopo tale data sono definiti "in permanente" quelli con postumi superiori al 5%. Prima del 25/07/2000 era valutata soltanto la capacità lavorativa; dopo tale data la percentuale comprende anche il danno biologico. Per questo motivo il grado di postumi degli infortuni attuali non è direttamente confrontabile con quelli avvenuti prima del 25/07/2000;
Mortale con o senza superstiti: si tratta di soggetti deceduti in seguito all'infortunio sul lavoro;
Regolari senza indennizzo: pur trattandosi di eventi riconoscibili come veri e propri infortuni sul lavoro, INAIL non ha erogato prestazioni economiche; si tratta di casi particolari, per esempio, di dipendenti dello Stato che hanno avuto un infortunio che ha determinato assenza dal lavoro ma NON postumi permanenti o la morte (soltanto in questi ultimi due casi l'INAIL indennizza l'assicurato; se si determina soltanto un periodo di inabilità temporanea l'indennizzo è a carico dello Stato);
Negativa: Il caso non possiede i requisiti per essere riconosciuto come infortunio sul lavoro. La motivazione può essere di vario tipo (mancanza dell'occasione di lavoro, soggetto non assicurato, assenza della lesione etc.);
Franchigia: Sono infortuni che non hanno determinato una inabilità temporanea assoluta con assenza dal lavoro superiore a tre giorni pur presentando tutte le altre caratteristiche degli infortuni sul lavoro.
Si tratta di infortuni avvenuti nel tragitto tra sede del lavoro e abitazione, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o, comunque, non necessitate. Se non c'è un servizio di mensa aziendale la voce comprende anche lo spostamento dal luogo di lavoro a quello del pasto.
L'interruzione o la deviazione è necessitata quando è dovuta a causa di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. Comprende anche l'uso del mezzo di trasporto privato purché necessitato; in questo caso sono esclusi gli infortuni cagionati direttamente dall'abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti.
Allo stato attuale non è disponibile un metodo certo per individuare gli infortuni avvenuti durante la circolazione sulle strade. Possono essere individuati, con tutte le riserve del caso relative alle informazioni disponibili per procedere alle codifiche delle caratteristiche dell'infortunio, gli eventi correlati all'uso di "mezzi di trasporto terrestre non su rotaie".
Ovviamente non vi è la certezza che l'infortunio sia dovuto alla circolazione stradale (potrebbe essersi verificato all'interno dell'area aziendale o in un cantiere). Dopo il 2001, per la codifica delle modalità di accadimento dell'infortunio è stato gradualmente adottato il sistema ESAW che prevede otto variabili invece della coppia forma/agente precedentemente in uso.
La posizione assicurativa territoriale (PAT); non corrisponde ad unità locale in quanto, allo stato attuale, esistono situazioni in cui una stessa unità locale può avere diverse PAT che corrispondono ai diversi rischi assicurati (ad esempio, operai ed impiegati).
Nell'archivio ditte ogni posizione assicurativa è ripetuta per ogni anno di competenza distribuito. In questo modo è possibile disporre delle informazioni sul numero di addetti per anno e correlare questa informazione con il numero di infortuni avvenuti.
Per la maggior parte dei record dell'archivio aziende è disponibile il numero di artigiani autonomi e il numero di dipendenti. Questo dato è ricavato dal monte salari dichiarato dall'azienda e non corrisponde al numero reale di lavoratori (si tratta di addetti stimati). Per le ditte alle quali viene applicata una polizza speciale, ad esempio cooperative di Pesca e Facchinaggio il dato non è disponibile.
Alcune aziende si avvalgono della facoltà di accentrare le posizioni assicurative in una unica sede (art. 13 del provvedimento "Modalità di applicazione delle nuove tariffe dei premi"). In questo caso tutti i lavoratori delle varie PAT vengono attribuiti alla sede "madre" con possibili distorsioni sul calcolo degli indicatori.
I casi di malattia professionale che vengono richiamati nelle statistiche ufficiali italiane sono quelli tutelati dall'INAIL, che ha competenza su quasi tutti i lavoratori del Paese. L'ISPESL, perciò, fa riferimento a tali eventi quando riporta ed analizza le malattie professionali verificatesi in Italia.
L'INAIL viene a conoscenza di una situazione di malattia professionale attraverso una denuncia
Denunce eventi all'Inail Link esternoLe malattie in questione si suddividono in: malattie professionali tabellate e malattie non tabellate
Malattie professionali Link esternoLe malattie "tabellate" sono attualmente 60 (comprese silicosi ed asbestosi) per l'industria e 27 per l'agricoltura.