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Nomina RSPP o ASPP

Requisiti per la nomina del Responsabile o Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione

Il nuovo Testo unico non prevede più l’obbligo di comunicazione del nominativo del RSPP agli Organi di controllo (Asl e Ispettorato del lavoro).

Tale comunicazione costituiva di fatto un riferimento certo, probante l'assunzione di incarico. Si ritiene che venendo meno l’obbligo di tale comunicazione, possa essere utile un atto interno (ad esempio un verbale del consiglio di amministrazione ove presente), anche come elemento integrante l’eventuale modello organizzativo adottato dall'azienda, e con adeguata pubblicità dello stesso (es. l'affissione in bacheca). Si evidenzia che comunque il nominativo del RSPP va indicato espressamente ex art. 28 c. 2 lett. e) nel documento o autocertificazione dei rischi.

Sono resi disponibili i moduli formativi per la formazione dei formatori RSPP realizzati in collaborazione con l'Associazione Piccola e Media Industria di Verona Moduli formativi [.zip] 18 Mb

È possibile nominare ex novo RSPP e ASPP in possesso dei due requisiti:

  • titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  • attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento dei corsi di formazione previsti dalla Conferenza Stato-Regioni (Moduli A, B e C).
Durata dell'incarico in atto Titolo di studio Esonero Formazione di base Aggiornamento quinquennale
RSPP con esperienza superiore a 3 anni nominato prima del 14/2/03 e con attività ininterrotta nel semestre 14/2/03 – 14/8/03  Qualsiasi Esonerato dal modulo A e dal Modulo B relativo al proprio settore di attività (macrosettori ATECO)
 
 Modulo C  Il quinquennio decorre dal 14/02/07. Entro il 14/02/08 deve essere assolto almeno il 20% del proprio debito formativo di aggiornamento (vedi tabella 3)
RSPP con esperienza superiore a 6 mesi e inferiore a 3 anni nominato prima del 14/2/03 e con attività ininterrotta nel semestre 14/2/03 – 14/8/03  Qualsiasi Esonerato dal modulo A Modulo B
Modulo C
 Al termine del modulo B inizia a decorrere il quinquennio entro cui assolvere il proprio debito formativo di aggiornamento (vedi tabella 3)
RSPP con esperienza inferiore a 6 mesi nominato dopo il 14/2/03 e che ha frequentato corsi di formazione con contenuti indicati dall’art. 3 del D.M. 16/1/97 Diploma scuola secondaria superiore Esonerato dal modulo A  Modulo B
Modulo C
Al termine del modulo B inizia a decorrere il quinquennio entro cui assolvere il proprio debito formativo di aggiornamento (vedi tabella 3)
Durata dell'incarico in atto Titolo di studio Esonero Formazione di base Aggiornamento quinquennale
ASPP con esperienza superiore a 3 anni nominato prima del 14/2/03 e con attività ininterrotta nel semestre 14/2/03 – 14/8/03 Qualsiasi Esonerato dal modulo A e dal modulo B relativo al proprio settore di attività (macrosettori ATECO)   Il quinquennio decorre dal 14/02/07. Entro il 14/02/08 deve essere assolto almeno il 20% del proprio debito formativo di aggiornamento (vedi tabella 3)
ASPP con esperienza superiore a 6 mesi e inferiore a 3 anni nominato prima del 14/2/03 e con attività ininterrotta nel semestre 14/2/03 – 14/8/03 Qualsiasi Esonerato dal modulo A modulo B Al termine del modulo B inizia a decorrere il quinquennio entro cui assolvere il proprio debito formativo di aggiornamento (vedi tabella 3)
ASPP con esperienza inferiore a 6 mesi nominato dopo il 14/2/03 e che ha frequentato corsi di formazione con contenuti indicati dall’art. 3 del D.M. 16/1/97 Diploma scuola secondaria superiore Esonerato dal modulo A Modulo B Al termine del modulo B inizia a decorrere il quinquennio entro cui assolvere il proprio debito formativo di aggiornamento (vedi tabella 3)
  Attivi in imprese che rientrano in uno o più tra i macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8, 9 Attivi in imprese che rientrano in uno o più tra i macrosettori ATECO 3, 4, 5, 7 Attivi in almeno una impresa che rientra nei macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8, 9 e al contempo in almeno una impresa che rientra nei macrosettori ATECO 3, 4, 5, 7
RSPP   40 ore (20% = 8 ore)  60 ore (20% = 12 ore)  100 ore (20% = 20 ore)
ASPP  28 ore (20% = 5,6 ore)  28 ore (20% = 5,6 ore)  28 ore (20% = 5,6 ore)

Requisiti di titolo di studio e di formazione per la nomina a responsabile o addetto dei servizi di prevenzione e protezione. A seguito dell’emanazione del nuovo Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro si precisano alcuni aspetti relativi ai requisiti di titolo di studio e di formazione per la nomina a Responsabile o Addetto dei servizi di prevenzione e protezione.

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Accordo tra il Governo, e le Regioni e Provincie autonome attuativo dell'art. 2 commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro

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D.Lgs 195 del 23/05-2003. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

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DECRETO 10 ottobre 2005. Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i).

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D.M. 16/01/97. Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

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Decreto 16/03/2007. Determinazione delle classi delle lauree universitarie.

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Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le linee guida interpretative dell'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione del lavoratori sui luoghi di lavoro

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Ultimo aggiornamento: 17/11/2018
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