In data 28 ottobre 2014 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 103 della Regione del Veneto, la Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 32.
La Legge riporta “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario”.
Abolizione registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio. In considerazione dell’abolizione del registro, l’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare l’azione ispettiva, ha realizzato un cruscotto nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’ Inail stesso
Comunicazione INAIL [.pdf] 0,1 MbL’art. 1, comma 1, della L.R. n. 32/2014 stabilisce che “… il registro infortuni previsto all’articolo 403 del medesimo decreto presidenziale [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 – n.d.r.] non è soggetto all’obbligo di vidimazione stabilito dal Decreto Ministeriale 12 settembre 1958 e successive modificazioni, purché lo stesso sia tenuto in conformità a quanto stabilito dall’articolo 53 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”.
La citata norma è entrata in vigore il 12 novembre 2014
Si evidenzia, inoltre, che la Commissione per gli interpelli ex art. 12 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con parere n. 9/2014, ha ritenuto che “ … - in attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione), che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie - sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso. Il suddetto registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con DM 12 settembre 1958 (come modificato dal DM 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l’ASL competente per territorio, ad eccezione delle Regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato a disposizione dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro”.
L.R. 22 ottobre 2014, n. 32 [.pdf] 0,1 Mb Interpello 9 del 27 marzo 2014 [.pdf] 0,1 Mb