Attrezzature minime di primo soccorso che devono essere messe a disposizione dei lavoratori negli ambienti di lavoro e i contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso aziendale.
Il D.M. 388/2003 attua quanto indicato dal comma 3 dell'art. 15 del D.lgs.vo 626/94 classifica le aziende in base alle dimensioni ed alla tipologia di rischio indicando le attrezzature minime di primo soccorso che devono essere messe a disposizione dei lavoratori negli ambienti di lavoro e i contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso aziendale.
Il D.M. costituisce l'utile strumento operativo della legge 626/'94 per la realizzazione del pronto soccorso aziendali.
La figura responsabile dell'organizzazione del pronto soccorso nel luogo di lavoro rimane il datore di lavoro ma va sottolineato il ruolo del medico competente e la necessità di un collegamento tra datore di lavoro e l'Azienda Sanitaria Locale.
L'organizzazione del pronto soccorso è "modulata" sulla base di 3 diverse categorie individuate (gruppi A, B e C). L'appartenenza di un'azienda o di un'unità produttiva ad un gruppo si riflette sulla dotazione minima delle attrezzature, sulla formazione richiesta agli addetti e sulla comunicazione da effettuare al servizio sanitario regionale (SSR).
Modulo per autodichiarare allo SPISAL l'apparenenza dell'azienda al gruppo A
Modulo