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Un lavoratore con esperienza nell'utilizzo di gru a torre mobili può svolgere attività di docenza, parte pratica?

Un lavoratore con esperienza professionale pratica, documentata, pluriennale nell'utilizzo di gru a torre mobili,  qualificato dall'azienda e da una agenzia formativa secondo l'Accordo stato-regioni sulle attrezzature del 22.02.2012, può svolgere attività di docenza (per la sola parte pratica) secondo quanto previsto dallo stesso Accordo (Allegato A punto 2.1. “Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1, lettera f), in possesso dei requisiti sopra richiamati.)”. o invece è soggetto a quanto disposto dal successivo decreto interministeriale del 6 marzo 2013 che detta criteri più stringenti e  prevede oltre alle capacità pratiche anche capacità (titoli-esperienza pluriennale, ore di docenza ecc.) in materia di formazione?. In sintesi il decreto interministeriale del 2013 si applica anche ai formatori relativi alle attrezzature ex Accordo Stato-Regioni del 2012?

I requisiti per la qualificazione dei docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsti dal DM 6 marzo 2013, si applicano solo ai percorsi di formazione ex artt. 34 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 8, così come espressamente previsto dall’art. 1, comma 2 del richiamato DM 6 marzo 2013 (Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011).

Di conseguenza i requisiti di qualificazione dei docenti che operano nei corsi di formazione per le attrezzature elencate nell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, sono quello stabiliti dallo stesso Accordo del 22 febbraio 2012 e non dal decreto ministeriale sopra citato.

Non va confusa la previsione di cui all’art. 73, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - che effettivamente è riferita alla formazione specifica dei lavoratori ex art. 37 - con quella dell’art. 73, comma 4 (con il richiamo dell’art. 71, comma 7) che è stata attuata dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, per espresso rinvio dell’art. 73, comma 5.

In conclusione un lavoratore con una esperienza pluriennale pratica documentata risulta qualificato a svolgere il ruolo di formatore per la parte pratica. 

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Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Modifiche al DL 81/2008.
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