Si possono prefigurare diversi tipi di situazioni:
- Il datore di lavoro non ha valutato nessuno dei rischi lavorativi né tantomeno lo stress lavoro-correlato, e di conseguenza non esiste alcun DVR o il Documento è talmente generico che è come se non fosse stato fatto: violazione dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08 punito con la pena prevista dall’art. 55 comma 1 lett. a) (oppure comma 2 in alcuni tipi di aziende o attività a maggior rischio);
- Il datore di lavoro ha valutato i rischi lavorativi ed esiste un DVR, ma tra questi non è stato valutato lo stress lavoro-correlato, ovvero la valutazione dello stress è talmente carente che è come se non fosse stata fatta (vedi lista di controllo per la vigilanza di cui alla tab.2): violazione dell’art. 28 comma 2 lett. a) primo periodo, punito con la pena prevista dall’art. 55 comma 4;
- Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione dello stress lavoro-correlato che è riportata nel DVR, ma non sono individuate le misure di prevenzione e il relativo piano attuativo: violazione dell’art.28 comma 2 lett. b) c) e d), punito con la pena prevista dall’art. 55 comma 3.
- A parte vanno considerate situazioni particolari quali:
- Mancata consultazione preventiva degli RLS: violazione dell’art. 29 comma 2, punito con la pena prevista dall’art.55 comma 3;
- Mancata rielaborazione della valutazione del rischio stress in occasione di significative modifiche dell’organizzazione del lavoro o delle altre condizioni indicate dall’art.29 comma 3: violazione dell’art.29 comma 3, punito con la pena prevista dall’art. 55 comma 3.