In relazione alle fasi del processo valutativo si possono distinguere tre livelli diversi di partecipazione:
- Consultazione degli RLS nella fase di definizione del processo valutativo, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b D.Lgs. 81/08, in merito alla pianificazione della valutazione, scelta degli strumenti, individuazione dei gruppi omogenei/partizioni organizzative, ecc.;
- Consultazione dei lavoratori e/o degli RLS nella fase di valutazione preliminare con check-list osservazionali, per quanto riguarda l’analisi dei fattori di contesto e di contenuto (come stabilito dalle Indicazioni della Commissione consultiva). La modalità con cui vengono sentiti i lavoratori è scelta dal datore di lavoro, ma in ogni caso questi deve garantire che i lavoratori sentiti siano a conoscenza delle realtà esaminate, che siano rappresentativi del gruppo omogeneo di lavoratori cui è riferita la valutazione, che il loro parere venga sentito preventivamente in modo da poterne tener conto per l’espressione dei giudizi in riferimento ai fattori di contenuto e di contesto e che rimanga traccia documentale della consultazione e delle osservazioni espresse;
- Nella fase di valutazione approfondita gli strumenti adottati (questionari, focus group, interviste semi strutturate) garantiscono di per sé la partecipazione dei lavoratori. E’ doveroso garantire un’informazione che motivi la partecipazione e che vi sia un ritorno dei risultati.