Durante la gravidanza le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il riferimento normativo è il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in particolare l’art. 54. (Divieto di licenziamento).
Si informa inoltre che l’ente istituzionale competente per le informazioni relative alla tutela dei suoi diritti è la Direzione Territoriale del Lavoro, competente per territorio.