Nel caso una scuola presenti delle non conformità strutturali cosa dovrebbe fare un DS per non incorrere in responsabilità in caso di un evento che comporti danno alle persone? E’ sufficiente segnalare al proprietario dell’immobile? Oltre al DS possono essere coinvolte anche altre figure in caso di evento che provochi danno alle persone per le carenze strutturali?
Si premette che le norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori si applicano anche nei confronti dei soggetti terzi secondo costante orientamento della giurisprudenza. Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 4694 del 7 febbraio 2002.
La disciplina in materia di prevenzione infortuni è ispirata alla necessità di tutelare l'incolumità non solo dei lavoratori dipendenti ma anche delle persone che vengono comunque a trovarsi nei luoghi di lavoro non avendo importanza se l'infortunio sia occorso ad un lavoratore subordinato, ad un soggetto a questo equiparato od anche ad un estraneo, quali ad esempio un visitatore, un fornitore o comunque una persona che viene a trovarsi temporaneamente e occasionalmente nel luogo di lavoro.
Il DS adempie, anzitutto agli obblighi ex D.Lgs. n. 81/2008, adotta inoltre tutte le misure atte ad evitare fattispecie di responsabilità generale di carattere sia penale (artt. 589 e 590 c.p.), sia civile (artt. 2043, 2048 extracontrattuale e 1218 contrattuale), il tutto da un punto di vista materiale ed organizzativo.
Esempio di gestione della sicurezza: verifica del regolare funzionamento e manutenzione degli impianti (antincendio) e dispositivi di sicurezza (porte tagliafuoco, uscite di sicurezza, presidi antiscivolamento), nonché verifica della presenza della segnaletica prevenzionistica, destinati alla prevenzione o eliminazione dei pericoli.
Per quel che concerne i limiti determinati dalla scarsità di risorse o di disponibilità giuridica delle strutture, il DS si libera da responsabilità segnalando (preferibilmente in modo formale) agli organi competenti le carenze riscontrate e richiedendo la “messa in pristino”: verifica e richiede i lavori necessari all’ente proprietario, nonché l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.
Qualora i rischi risultino essere sufficientemente gravi da rappresentare pregiudizio per l’incolumità degli utenti, dei lavoratori, della popolazione o per l’integrità dell’ambiente, il DS è obbligato a interdire l’accesso delle persone ai luoghi o alle attività pericolose, interrompendo temporaneamente, se necessario, l’attività didattica e riorganizzandola nelle more del ripristino delle condizioni di salubrità e sicurezza.
Condotte esemplificative: quelle descritte nell’art. 18 comma 1 lett. h), i), m) del D.Lgs. n. 81/2008
Certo, oltre al DS possono essere coinvolti tutti i soggetti portatori di posizioni di garanzia e le figure di consulenza quali RSPP, oltre ai responsabili degli Enti pubblici od ai soggetti privati che hanno la disponibilità giuridica dell’edificio scolastico.