Capita nel mondo della scuola che il Dirigente Scolastico (DS) deleghi in toto al RSPP ogni aspetto della gestione della sicurezza senza una delega di funzioni (art.16). E’ corretto questo?
Come deve essere una delega di funzioni? In quale caso il DS è chiamato a rispondere in merito ad un infortunio o altro evento che causa danni alle persone qualora abbia effettuato la delega di funzioni?
Non bisogna confondere la delega di funzioni ex art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con la richiesta al RSPP di attivarsi in relazione alle verifiche circa lo stato della sicurezza della scuola.
Il RSPP - consulente del datore di lavoro a prescindere dal fatto che sia esterno o interno - coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione nello svolgimento dei compiti di:
e si rapporta con il datore di lavoro, fornendogli ogni informazione idonea per il mantenimento della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro.
Datore di lavoro e RSPP hanno i propri compiti come delineati dal citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
La delega ex art. 16 a RSPP costituisce fattispecie inusuale anche se non espressamente vietata. In ogni caso essa deve avere tutti i requisiti di cui all’art. 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:
Si ritiene, però, poco opportuna la commistione delle due figure attraverso il citato art. 16 (anche se formalizzata nei termini di cui sopra), con particolare riferimento alla Pubblica Amministrazione, ove la figura del datore di lavoro è individuata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nei termini di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), ultima parte.
La titolarità delle due posizioni potrà meglio essere gestita da un unico soggetto nei termini di un DS/DL che opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione ex art. 34 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e art. 2 del DM n. 382/98.
Per completezza si evidenzia che il Datore di Lavoro ha l’obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni delegate (l’obbligo si intende assolto nel caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4 da parte dell’azienda).
Cassazione, sez. IV, sent. n. 5013 del 10.02.2011; ibidem sez. IV, 16.1.2004 n. 18638; sez. IV, 16.11.1998 n.17491: “In tema di prevenzione infortuni, il datore di lavoro deve controllare acché il delegato, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli.
Ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa sul posto di lavoro si instauri, con il consenso del delegato, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, il datore di lavoro o il dirigente, ove infortunio si verifichi, non può utilmente scagionarsi assumendo di non essere stato a conoscenza della illegittima prassi, tale ignoranza costituendolo, di per se, in colpa per denunciare l'inosservanza al dovere di vigilare sul comportamento del delegato a far rispettare le norme antinfortunistiche”.