Qualora il trattore rientra nella categoria “veicoli d’epoca” iscritto nel registro storico e che sia stato costruito almeno 40 anni prima della richiesta di riconoscimento nella categoria, non è più soggetto ad adeguamento, manutenzione o revisione, nello stesso tempo non potrà più circolare in strada e non potrà essere usato per scopi lavorativi. Potrà comunque essere commercializzato in Italia e all’estero, senza radiare la targa.
Se il trattore viene utilizzato nell’azienda agricola in attività è soggetto a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/’08 di conseguenza anche se vecchio va adeguato con tutti i dispositivi di sicurezza (roll bar, cintura di sicurezza ecc.).
Nel caso in cui ad usare il trattore è un privato cittadino (senza partita IVA) non è soggetto agli adempimenti normativi previsti dall’art. 21, D.Lgs 81/’08 (Testo unico sulla sicurezza). L’utilizzo è concesso solo al proprietario.
In caso di vendita del trattore, vecchio, ad un privato, il mezzo deve essere adeguato con tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs 81/’08.
In caso di vendita del trattore, vecchio, a una ditta che commercializza mezzi agricoli, potrà essere venduto anche senza dispositivi di sicurezza a patto che sul certificato di vendita venga riportata la dicitura "privo dei requisiti di sicurezza sul lavoro, da regolarizzare prima della re-immissione in commercio". Il rivenditore, in caso di rivendita si impegnerà a sistemarlo a sue spese.