Un dipendente già ASPP della ditta verrebbe incaricato come RSPP ed ha effettuato la formazione, purtroppo per motivi di disorganizzazione non sono stati effettuati ancora i corsi di aggiornamento del modulo B (da effettuarsi al mio intendere dopo 5 anni dallo svolgimento del corso stesso cioè in questo caso entro dicembre del 2013).
L’ASPP potrebbe tranquillamente essere nominato RSPP interno dopo la conclusione del corso di aggiornamento di 40 ore? Ovvero dovrebbe rifare i moduli di formazione?
Inoltre i corsi di aggiornamento on- line, sono ritenuti validi dagli enti ufficiali?
L'accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006 (allegato I- Credito formativo pag. 6) prevede che dopo i 5 anni è obbligatorio l’aggiornamento (non viene indicato entro i 5 anni). Rientrando nei macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8, 9 le ore di aggiornamento sono 40. Quindi può essere nominato RSPP dopo l’aggiornamento. Per quanto riguarda la modalità e-learning, si riporta quanto0 presente nella FAQ della Regione Veneto:
DOM: Sono validi i corsi di formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro somministrati con metodologia di e-learning?
RISP: L’Accordo sancito in sede di dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome il 26.01.06 sulla formazione per Addetti e Responsabili dei Servizi di Protezione e Prevenzione (art. 32 D.Lgs. 81/08) esclude l’ammissibilità dell’erogazione dei corsi (moduli A,B,C) con modalità di e-learning, consentendo l’utilizzo di tale metodologia per i corsi di aggiornamento.
Sempre nella FAQ viene indicato che per i corsi e-learning devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione “in itinere” possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica.
La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell’azione formativa.