È vietato o consentito realizzare ponteggi misti con telai prefabbricati e tubi giunti? Tale soluzione deve essere sempre interpretata come montaggio diverso da quanto autorizzato dal ministero (schema tipo del libretto)? Nel caso sia concesso cosa devo richiedere all'impresa come CSE?
L'uso promiscuo dei ponteggi a telai prefabbricati e tubi giunti è stato affrontato e chiarito nella Circolare n. 20/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 maggio 2003.
Nella circolare si ribadisce che l'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 30 del D.P.R. 164/56, sia dei ponteggi a telai prefabbricati che dei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, consente l'impiego anche di elementi di ponteggio a tubi e giunti, appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale, per la realizzazione di schemi tipo riportati nell'Allegato A) della stessa autorizzazione.
Infatti gli elementi di ponteggio a tubi e giunti, purché appartengano ad una unica autorizzazione ministeriale, possono essere utilizzati nell'ambito di uno specifico schema di ponteggio, insieme ai ponteggi a telai o insieme ai ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, per la realizzazione di: parasassi, montanti di sommità, piazzole di carico, mensole, travi carraie, particolari partenze e particolari connessioni. Risposta validata dal gruppo regionale di progetto.
La circolare, inoltre, ribadisce che per uno specifico schema di ponteggio non è consentito, e quindi non trova applicazione "l'art. 32 del D.P.R. n. 164/56, l'uso promiscuo di elementi di ponteggio con: montanti e telai prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse, tubi e giunti-traversi prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse, appartenenti ad autorizzazioni diverse.
La Circolare, infine, indica le condizioni per consentire l'utilizzo promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli a telai prefabbricati, esclusivamente per particolari partenze (terreni declivi, condizioni di appoggio non comuni, ecc.) di uno specifico schema di ponteggio purché:
1. Lo schema specifico di utilizzo deve essere realizzato in base ad un progetto, ai sensi dell'art.32 del D.P.R. n. 164/56, firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione;
2. Il progetto suddetto deve contemplare, oltre agli aspetti statici specifici, anche i requisiti di accoppiabilità fra i due tipi di ponteggio sovrapposti, i quali inoltre devono appartenere, ciascuno, ad una unica autorizzazione ministeriale;
3. Gli elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, utilizzati per la realizzazione della particolare partenza, devono appartenere ad una classe di carico (costruzione o manutenzione) non inferiore a quella del ponteggio a telai prefabbricati;
4. Il piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti deve essere correttamente ancorato e fornito di irrigidimenti orizzontali;
5. Sia per la realizzazione degli irrigidimenti orizzontali del piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti, che per la realizzazione del requisito di accoppiabilità fra gli stessi, devono essere utilizzati solo elementi di ponteggio, appartenenti alle autorizzazioni ministeriali dei due tipi di ponteggi sovrapposti, o elementi di ponteggio a tubi e giunti appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale;
6. In cantiere devono essere tenuti ed esibiti, a richiesta dell'organo di vigilanza, oltre al progetto di cui al punto 1, i libretti di autorizzazione dei due tipi di ponteggio sovrapposti e, se utilizzato, il libretto relativo al ponteggio a tubi e giunti.