L' art. 7 del D.Lgs 494 è applicabile anche se il lavoratore autonomo esercita in un cantiere non rientrante nella fattispecie definita dall'art.3, comma 3 dello stesso? Più specificatamente, se il lavoratore autonomo esercita da solo (ad es. un imbianchino) in un cantiere in cui non è prevista la presenza di altre imprese è tenuto al rispetto dell'art 7?
Il campo di applicazione del D. Lgs 494/96 è definito dall'art 1, comma 1: "Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'art 2, comma 1, lettera a)" L'art. 2 comma 1 lett. a) chiarisce che:
"1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere" : qualunque luogo nel quale si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I;"
Pertanto si può concludere che il D. Lgs 494/96 si applica a tutti i cantieri edili, anche se alcuni obblighi particolari si attivano solamente nella tipologia di cantieri descritti dall'art 3, comma 3 (designazione dei coordinatori) o dall'art. 11 (notifica preliminare).
Nello specifico, gli obblighi previsti dall'art 7 per i lavoratori autonomi, scattano ogni volta che anche un solo lavoratore autonomo si trova ad operare all'interno di un cantiere edile. Art. 7 "1.
I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri: a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994; b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994; c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza