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Edilizia: quali possono essere le responsabilità del CSE in caso d'infortunio occorso a un lavoratore?

Sono un libero professionista, ho frequentato il corso per l'esercizio dell'incarico di Coordinatore. Vorrei sapere quali possono essere le mie responsabilità in caso di infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore di un'impresa esecutrice operante in un cantiere nel quale esercito l'incarico di CSE.

E' doveroso ricordare che le responsabilità penali, in caso di infortunio sul lavoro, sono stabilite dalla magistratura; è altrettanto verò comunque che è compito della polizia giudiziaria proporre le ipotesi di responsabilità, senza le quali generalmente, almeno in caso di infortunio, la magistratura non avvia procedimenti.

La normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro tra cui il D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.Lgs. 626/94 e ssg., in caso di infortunio sul lavoro ed in ordine gerarchico, pone a carico del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, in base anche alle risultanze dell'indagine effettuata dall'organo di vigilanza, possibili responsabilità penali che saranno comunicate alla Magistratura per il seguito di competenza.

Nel caso di infortunio avvenuto in un cantiere edile nel quale in attuazione alla "direttiva cantieri" sia stato nominato il CSP ed il CSE, anche se non sono state ancora pronunciate sentenze in tal senso, non è da escludere anche un coinvolgimento del Coordinatore, per "concorso di colpa" (cfr. art. 40 del c.p. "Rapporto di causalità" Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza diretta della sua azione od omissione. - Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo), qualora l'infortunio sia avvenuto per mascoscopiche carenze antinfortunistiche e se lo stesso CSE non possa dimostrare, tra l'altro, di aver: 

  • Verificato l'idoneità del P.S.C. e del P.O.S. delle varie imprese ed aver provveduto, qualora necessario, all'integrazione del primo e preteso l'integrazione del secondo (art. 5 c.1 - lett. b - D.Lgs. 494/96);
     
  • Verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (art. 5 c.1 lett. a - D.Lgs. 494/96) con particolare riferimento alle fasi definite "critiche" quali ad esempio, demolizioni, scavi, montaggio ponteggi, banchinaggio e getto solai, lavori sulla copertura, ecc.; - Sospeso le lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato (art. 5 c.1 lett. f-ter - D.Lgs. 494/96).
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pin DL 146/2021 SICUREZZA LAVORO

Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Modifiche al DL 81/2008.
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