Sono un libero professionista, ho frequentato il corso per l'esercizio dell'incarico di Coordinatore. Vorrei sapere quali possono essere le mie responsabilità in caso di infortunio sul lavoro occorso ad un lavoratore di un'impresa esecutrice operante in un cantiere nel quale esercito l'incarico di CSE.
E' doveroso ricordare che le responsabilità penali, in caso di infortunio sul lavoro, sono stabilite dalla magistratura; è altrettanto verò comunque che è compito della polizia giudiziaria proporre le ipotesi di responsabilità, senza le quali generalmente, almeno in caso di infortunio, la magistratura non avvia procedimenti.
La normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro tra cui il D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.Lgs. 626/94 e ssg., in caso di infortunio sul lavoro ed in ordine gerarchico, pone a carico del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, in base anche alle risultanze dell'indagine effettuata dall'organo di vigilanza, possibili responsabilità penali che saranno comunicate alla Magistratura per il seguito di competenza.
Nel caso di infortunio avvenuto in un cantiere edile nel quale in attuazione alla "direttiva cantieri" sia stato nominato il CSP ed il CSE, anche se non sono state ancora pronunciate sentenze in tal senso, non è da escludere anche un coinvolgimento del Coordinatore, per "concorso di colpa" (cfr. art. 40 del c.p. "Rapporto di causalità" Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza diretta della sua azione od omissione. - Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo), qualora l'infortunio sia avvenuto per mascoscopiche carenze antinfortunistiche e se lo stesso CSE non possa dimostrare, tra l'altro, di aver: