Sono CSE, vorrei sapere a quali responsabilità sono esposto in caso di malattia, infortunio o comunque nella condizione in cui cause non riconducibili alla mia volontà mi impediscano di visitare il cantiere. Ritengo che l'argomento sia pertinente e condivisibile dalla comunità dei tecnici.
Il CSE nominato dal Committente, ai sensi dell'art. 5 c.1 lett. a) del D.Lgs. 494/96, deve verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 del decreto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
Nell'impossibilità di poter visitare il cantiere, il CSE ha due possibilità: chiedere al Commitente una sostituzione temporanea, nominare un suo Assistente, in possesso dei requisiti di idoneità (art. 10 D.Lgs. 494/96), previa informazione al Committente, attivando comunque un efficace sistema di controllo (es. telefono, fax, incontri, ecc.) circa l'attività effettuata dal suo sostituto.
Nella prima ipotesi le responsabilità connessa allo svolgimento dell'incarico di CSE, per il periodo di sostituzione, è del nuovo CSE. Nel secondo caso la responsabilità rimane a carico del CSE titolare anche se, materialmente, non visita il cantiere.