La presente per chiedere una vostra risposta chiarificatrice sull'argomento dei piani operativi di sicurezza. Il dubbio riguarda prevalentemente le ditte individuali e gli artigiani in genere che devono accedere al cantiere edile, se devono o meno predisporre il P.O.S. da consegnare all'azienda, per la sua conservazione nell'ufficio della sede, ed anche in quello del cantiere dove deve essere svolta l'attività del lavoratore. Gradiremmo avere indicazioni precise su chi deve e chi no predisporre il piano operativo di sicurezza.
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è definito dall'art 2 della 494/96, così come modificato dal 528/99: "il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n 626, e successive modifiche.
Secondo l'art. 9 del decreto legislativo 494/96 e successive modifiche il POS lo devono redigere "i datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti". Il POS costituisce pertanto il documento di valutazione dei rischi che ogni impresa redige in relazione alle attività che svolge in quel cantiere specifico.
Deve essere valutato dal Coordinatore per la Sicurezza (dove previsto), che ne valuta la coerenza con il PSC; non c'è nessuna norma che prevede che sia consegnato all'impresa principale. I lavoratori autonomi (ditte individuali, artigiani senza dipendenti) nel D. Lgs 494 non vengono considerati "impresa" e pertanto non sono tenuti alla redazione del Piano Operativo di sicurezza."
Cosa diversa quando più lavoratori autonomi si associano per lavorare insieme, diventando una impresa esecutrice di fatto, dove il datore di lavoro è l'artigiano che ha "preso" il lavoro e/o che è il proprietario delle attrezzature utilizzate; in questo caso sussistono gli obblighi delle imprese, compreso quello di redazione del POS. Vedi anche il documento "Integrazioni operative predisposte dall'assessorato alla sanità della regione Emilia Romagna al documento Linee Guida per l'applicazione del d.lgs.494/96 elaborato dal coordinamento delle regioni e delle province autonome ed approvato in data 09/10/97, presente a fine pag.22, in allegato.