Come deve comportarsi il CSE quando nel corso di demolizioni o di scavi di fondazione scopre inaspettatamente materiali contenenti amianto (eternit)? Deve sospendere i lavori nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 c. 1 lett. f) del D.Lgs. 494/96 ma soprattutto, a quali condizioni può autorizzare la ripresa delle lavorazioni edili?
Il rinvenimento inaspettato durante le demolizioni di materiale con sospetta presenza di amianto (es. caminelle, scarichi, ecc.) in un cantiere in cui è stato applicato il D.Lgs. 494/96 e nominato il CSE richiede, ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. f) del decreto, che il C.S.E. disponga l'immediata sospensione delle lavorazioni (es. demolizioni, scavi, ecc.) che possono interferire.
Questa iniziale sommaria procedura, dettata dal buon senso, mette in condizione di sicurezza i lavoratori presenti e consente di adottare i primi provvedimenti cautelativi, a tutela della salute e dell'ambiente.
Sarà necessario circoscrivere l'area con del nastro bianco/rosso, coprire provvisoriamente la zona in cui si è rinvenuto il materiale sospetto, per es. con teli di nylon, allo scopo di evitare dispersioni di fibre in ambiente, operando a debita distanza ed informare il Responsabile dei Lavori o il Committente della situazione in atto.
Successivamente, il CSE potrà autorizzare il solo prelievo di campioni di materiale, ai fini dell'analisi, da parte di personale in possesso di requisiti di idoneità (abilitazione ottenuta con corso specifico) e dotato di idonei indumenti di protezione (tuta in Tyvek) e D.P.I. adeguati (guanti e mascherine aventi potere filtrante FP3).
Una volta nota la natura del materiale e nel caso si confermi la presenza di amianto il Committente/Responsabile dei lavori dovrà commissionare la rimozione ad una ditta specializzata la quale potrà intervenire dopo l'approvazione del "piano di lavoro" specifico, redatto ai sensi dell'art. 34 D.lgs.277/91, da parte dello SPISAL territorialmente competente.
Si ritiene che, in regime D.Lgs. 494/96, il contenuto del "piano di lavoro" specifico per la rimozione di materiali contenenti amianto, il "nulla osta" e/o eventuali prescrizioni integrative impartite dall'organo di vigilanza al piano stesso, debbano essere messo a disposizione anche del CSE per i necessari interventi di coordinamento, a tal proposito è possibile affermare che , con la redazione del "piano di lavoro" l'impresa che esegue la rimozione ha anche assolto all'obbligo di redazione del P.O.S. Al termine delle operazioni di rimozione e delle operazioni di bonifica del sito, eseguite con le tecniche descritte nel "piano di lavoro" approvato, sarà possibile riprendere le altre lavorazioni di di cantiere inizialmente sospese.