I lavoratori autonomi entrano nel computo degli uomini giorno ai fini della valutazione dell'entità del cantiere (art. 2 lettera f bis).
I Lavoratori Autonomi non vengono invece considerati "impresa" ai fini degli obblighi di nomina dei coordinatori (art. 3 comma 3). I Lavoratori autonomi non sono tenuti alla redazione del Piano Operativo di sicurezza.