Il socio accomandante di un'impresa edile può essere nominato dal committente coordinatore per l'esecuzione dei lavori?
Il D.Lgs. 528/99, che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 494/96, all'art. 2 c.1 lett. f) definisce il "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" il soggetto diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5) del decreto.
Pertanto, essendo il socio accomandante di una società un soggetto che partecipa solo finanziariamente (socio di capitale), quindi non interviene direttamente nella gestione della società e trattandosi di soggetto diverso dal datore di lavoro la nomina a CSE non è vietata e/o incompatibile.
Comprensibili ragioni di opportunità, tuttavia, sconsiglierebbero comunque l'assunzione di tale incarico.