Cosa deve fare il richiedente per ottenere l’autorizzazione all’installazione, al trasferimento, alla trasformazione ed all’esercizio di un impianto stradale di distributore carburanti ovvero di un impianto ad uso privato?
Al fine di ottenere l’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio di un nuovo distributore carburanti, ai sensi dell’ art. 1 c. 3 del D.Lgs. 32/98 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c, della legge 15 marzo 1997, n. 59 - G.U. n. 53 del 5 marzo 1998), il richiedente deve trasmettere al comune, unitamente alla domanda, un'analitica auto-certificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al c. 2 dell’art. 3 e dei criteri di cui all'art. 2, c. 1 dello stesso decreto.
La procedura per presentare le domande al Comune territorialmente competente sono descritte all’art. 7 c.1) della Legge regionale n.23 del 23.10.2003 (Regione Veneto - BUR n. 102/2003), secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo dell’11 febbraio 1998, n. 32, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.”, ed utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di commercio, sentita la commissione di cui all’articolo 11, unitamente alle domande per il rilascio delle concessioni edilizie, nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
Per quanto sopra, pertanto, NON è obbligatorio richiedere il parere preventivo allo SPISAL.