Rischio vibrazioni meccaniche

Prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche

Il D.Lgs. n. 187 del 19/08/2005 sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, prescrive specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV) e specifiche misure di tutela, che vanno inserite nel documento di valutazione dei rischi prescritto dal D.Lgs. 626/94.

Il decreto prevede inoltre che i lavoratori siano sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente qualora sia superato il livello di azione (2,5 m/s2 e o 0,5 m/s2, rispettivamente, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio e al corpo intero).

La valutazione dei rischi può essere effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili dal costruttore e/o da banche dati accreditate (ISPESL, CNR, Regioni), sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di misura prescritte da specifici standard ISO-EN.

Per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si intendono "le vibrazioni meccaniche che se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari" (art. 2 comma 1, punto a, D.lgs n. 187/2005).

Per vibrazioni trasmesse al corpo intero si intendono "le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide" (art. 2 comma 1, punto b, D.lgs n. 187/2005).

La "Direttiva Macchine" (D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459), impone ai costruttori di utensili portatili e di macchine di dichiarare i valori di vibrazioni a cui sono esposti gli operatori. Ciò significa che tutti i macchinari conformi alla Direttiva Macchine che producono vibrazioni superiori ai livelli di azione prescritti dalla normativa (2,5 m/s2 e o, 0,5 m/s2, rispettivamente, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio e al corpo intero), devono essere corredati della certificazione dei livelli di vibrazione emessi.

Tra le attrezzature possibili fonti di vibrazioni per il sistema mano-braccio vi sono attrezzature quali: martelli demolitori, ribattatrici, smerigliatrici, scalpellatori, motoseghe, decesplugliatori, etc.

Tra le macchine che possono trasmettere vibrazioni al corpo intero vi sono, tra l'altro, gru ed autogrù, trattori, ruspe, carrelli elevatori, motociclette ed altri mezzi di trasporto, ambulanze etc.

Questo comporta che un gran numero di attività lavorative sono esposte nel settore dell'edilizia, della produzione, della logistica distributiva, dei servizi di trasporto pubblico e privato.

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
  • Livello d'azione giornaliero di esposizione A(8) = 2,5 m/s2
  • Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 5 m/s2
Vibrazioni trasmesse al corpo intero
  • Livello d'azione giornaliero di esposizione A(8) = 0,5 m/s2
  • Valore limite giornaliero di esposizione A(8) = 1,15 m/s2

Tra le varie tipologie di strumenti o mezzi presenti nel Database Ispesl a maggio 2009, evidenziamo i livelli di accelerazione minimi e massimi per ogni tipologia di strumento o mezzo che possono essere di aiuto per una prima valutazione del livello di emissione di vibrazioni.

Sono inoltre riportati anche i tempi di utilizzo (espressi in ore) necessari per il superamento del Livello di azione e del Livello limite, medi, minimi e massimi per ogni strumento o mezzo.

I tempi di utilizzo per il superamento del TA (livello di azione) sono consultabili anche in forma grafica (mano braccio e corpo intero).

Alcuni strumenti presentano grandi variabilità di emissione; per questi è necessario verificare sul database Ispesl o sul database Europeo, il valore relativo alla tipologia, modello e marca dello strumento in questione.

  • a(w) min (mano-braccio): radice quadrata della somma dei quadrati dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x, y, z, della tipologia di strumento che emette il più basso livello di vibrazioni.
  • a(w) max (mano-braccio): radice quadrata della somma dei quadrati dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x, y, z, della tipologia di strumento che emette il più alto livello di vibrazioni.
  • a(w) min (corpo intero): valore massimo individuato tra uno dei 3 assi (x,y,z) della tipologia di mezzo che emette il più basso livello di vibrazioni.
  • a(w) max (corpo intero): valore massimo (Awmax), individuato tra uno dei 3 assi ortogonali x, y, z, della tipologia del mezzo che emette il più alto livello di vibrazioni.
  • Ta min ore: tempo necessario per il superamento del livello d'azione giornaliero di esposizione per la tipologia di strumento o mezzo che emette il minor livello di vibrazioni.
  • Ta max ore: tempo necessario per il superamento livello d'azione giornaliero di esposizione per la tipologia di strumento o mezzo che emette il maggior livello di vibrazioni.
  • Tl min ore: tempo necessario per il superamento del valore limite giornaliero di esposizione per la tipologia di strumento o mezzo che emette il minor livello di vibrazioni.
  • Tl max ore: tempo necessario per il superamento del valore limite giornaliero di esposizione per la tipologia di strumento o mezzo che emette il maggior livello di vibrazioni.

Decreti legislativi 187/2005 e 195/2006 sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione a vibrazioni ed a rumore nei luoghi di lavoro. Prime indicazioni applicative.

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Ultimo aggiornamento: 22/11/2018
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