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Flessibilità del congedo di maternità

Le lavoratrici che non sono impiegate in lavori pesanti o pericolosi possono usufruire della flessibilità del congedo di maternità

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (5 mesi), le lavoratrici che non effettuano lavori pericolosi, faticosi o insalubri (artt. 7 e 11 del D. Lgs. 151/01) possono usufruire della flessibilità del congedo, astenendosi dal lavoro:

  • a partire del mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto;
  • e dopo l’evento del parto ed entro i 5 mesi successivi allo stesso.

La lavoratrice dovrà fare specifica richiesta di flessibilità del congedo di maternità al Datore di lavoro ed all'INPS (per il settore pubblico solo al Datore di lavoro), allegando:

  • certificato del medico ginecologo pubblico che attesti che le condizioni di salute della gestante consentono il proseguimento dell'attività lavorativa fino alla fine dell'8° mese di gravidanza;
  • certificato del medico competente aziendale che attesti l'assenza di rischi per la salute e la sicurezza nella mansione svolta dalla lavoratrice; eventuale dichiarazione del Datore di lavoro che attesti che la mansione svolta dalla lavoratrice non prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

In caso di richiesta di:

  1. astensione dal lavoro da 1 mese prima del parto a 4 mesi dopo (1+4):
    la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro la richiesta di flessibilità del congedo di maternità prima dell’inizio dell’ottavo mese;
  2. astensione dal lavoro nei 5 mesi dopo il parto (0+5):
    la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro la richiesta di flessibilità del congedo di maternità prima dell’inizio dell’ottavo mese (periodo di divieto del lavoro) o prima dell’inizio del nono mese (qualora sia già stata presentata la richiesta di flessibilità di cui al punto precedente).
Ultimo aggiornamento: 20/09/2019
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