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Idoneità al lavoro per i minori

Ammissione al lavoro dei minori: obblighi, prescrizioni

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 51907 del 06.12.2016) ha confermato la permanenza dell'obbligo a carico del datore di lavoro di effettuare la visita medica per l'ammissione al lavoro dei minori.

La stessa sentenza afferma che "la condotta di ammissione al lavoro di minore senza la prescritta visita medica costituisce tuttora reato".

In sintesi viene sancito che l'art. 42 della Legge 98/13 (soppressione certificazioni sanitarie) non ha esplicitamente abrogato l'obbligo di tale visita.

La prestazione sanitaria, qualora richiesta, deve essere erogata dai Dirigenti medici incaricati dell'attività di effettuazione di visite e rilascio delle relative certificazioni operanti nei Distretti sanitari di base o dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione o dai Medici di Medicina Generale.

La visita per l'ammissione al lavoro del minore non è stata esplicitamente abrogata. Pertanto la prestazione sanitaria, qualora richiesta, va erogata dai Dirigenti medici incaricati

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Note informative per l'azienda

La legge n. 977/67 sulla tutela del lavoro minorile è stata modificata dai Decreti Legislativi n. 345/99 e n. 262/00. Numerose attività sono vietate agli adolescenti (minori, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, che non sono più soggetti all'obbligo scolastico)

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Modulistica

Moduli a disposizione del medico e del datore di lavoro Link interno

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Ultimo aggiornamento: 03/06/2021
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