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Ricorso avverso al giudizio

Ricorso del lavoratore o del datore di lavoro per giudizio di non idoneità, relativo alla mansione specifica, del lavoratore

Premessa

Il D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro)

  • definisce la sorveglianza sanitaria come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
  • stabilisce che i Lavoratori adibiti a lavorazioni definite “a rischio” siano sottoposti, a cura e spese del datore di lavoro, a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente

La sorveglianza sanitaria comprende:

  • la visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • la visita medica in occasione di cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla nuova mansione; la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione;
  • la visita medica preventiva in fase pre assuntiva.

Il medico competente, sulla base delle risultanza delle accertamenti sanitari, esprime il giudizio relativo alla mansione specifica:

  • idoneità
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea (va precisato il limite temporale);
  • inidoneità permanente.

Il medico competente informa per iscritto del proprio giudizio il Lavoratore ed il Datore di lavoro. Il Datore di lavoro verifica che i lavoratori per i quali vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Avverso il giudizio del medico competente può essere presentato ricorso all’Organo di Vigilanza territorialmente competente (SPISAL dell’ULSS dove ha sede l’Azienda).

A quale Servizio inoltrare il ricorso

Per le Aziende con sede nel territorio dell’AULSS 9 Scaligera: SPISAL AULSS 9 Scaligera, via Salvo D’Acquisto, 7 - 37122 Verona

Quando inoltrarlo

Entro 30 giorni dalla data in cui si è ricevuta la comunicazione scritta del giudizio di idoneità espresso dal medico competente.

  • Il Lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria obbligatoria.
  • Il Datore di lavoro

Per ogni giudizio di idoneità alla mansione espresso dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria.

Il ricorso va presentato in carta semplice secondo lo schema allegato, riportando le generalità del ricorrente, del Lavoratore oggetto del giudizio di idoneità che si intende impugnare e i dati dell’Azienda di appartenenza, le motivazioni per cui si chiede l’intervento dello SPISAL. E’ necessario che venga allegata copia del giudizio di idoneità del medico competente.

La domanda può essere:

  • inviata tramite modulo online
  • spedita per posta RR allo SPISAL;
  • consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Prevenzione dell’AULSS 9 Scaligera Via Salvo D’Acquisto, 7 – 37122 Verona.

Il lavoratore verrà visitato presso l’Ambulatorio dello SPISAL non prima di 20 giorni dalla presentazione del ricorso (tempi tecnici necessari per l’acquisizione della documentazione da parte della ditta o del lavoratore).

Il parere dello SPISAL verrà comunicato entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso.

  • Informa gli interessati (Lavoratore, Datore di lavoro, Medico competente) del procedimento in corso;
  • Richiede al Datore di lavoro, Medico competente e/o Lavoratore di fornire documentazione sulle mansioni svolte, sui relativi rischi e sulla sorveglianza sanitaria adottata;
  • Convoca e sottopone a visita medica il Lavoratore, il quale potrà eventualmente farsi assistere da un suo medico di fiducia;
  • Se ritenuto necessario effettua il sopralluogo conoscitivo in Azienda per accertare le condizioni lavorative;
  • Al termine degli accertamenti esprime il proprio giudizio di idoneità.

Il giudizio dello SPISAL viene trasmesso RR agli interessati. (Lavoratore, Datore di lavoro, Medico competente)

Non sono previsti oneri per gli accertamenti effettuati

  • D.Lgs. 81/2008 art 41, comma 9.
  • Indicazioni Regione Veneto del 23.04.2002 n° 20631/50.03.41
Ultimo aggiornamento: 18/11/2018
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