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Tutela delle lavoratrici madri

La gravidanza è uno dei tanti aspetti della vita quotidiana. In queste pagine impariamo a conoscere la gravidanza, il puerperio e l'allattamento nelle attività lavorative.

La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana

La gravidanza non è una malattia, ma piuttosto un aspetto della vita quotidiana: tuttavia alcune condizioni, suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali, possono non esserlo nel periodo della gravidanza del puerperio e dell'allattamento.

Molte attività lavorative possono costituire per la Lavoratrice in gravidanza/puerperio/allattamento una condizione di rischio per la sua salute o per quella del bambino.

Per tale motivo il Legislatore ha emanato specifiche norme preventive a tutela delle Lavoratrici madri. In generale, per tutte queste è previsto il divieto di adibirle al lavoro nei due mesi antecedenti e nei tre successivi al parto (congedo di maternità). In particolari condizioni, è facoltà della Lavoratrice chiedere la flessibilità del periodo del congedo di maternità (1 mese prima e 4 mesi dopo il parto).

Le Lavoratrici che sono in periodo di gravidanza/puerperio/allattamento non possono essere adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri così come individuati dalla normativa di riferimento. Qualora ricorrano tali circostanze, la Lavoratrice deve essere allontanata dal rischio lavorativo, quindi assegnata ad un’altra mansione compatibile oppure, qualora non fosse possibile lo spostamento di mansione, deve essere interdetta dal lavoro.

L'interdizione viene disposta dal Servizio Ispezione della Ispettorato Territoriale del Lavoro, previa acquisizione della dichiarazione da parte del Datore di lavoro.

L'attuale norma di riferimento di tutela delle lavoratrici madri è costituita dal DLgs 26 marzo 2001 n. 151, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità". Il Capo II del D.Lgs. stabilisce le modalità operative al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio, definendo altresì ruoli e competenze di 3 soggetti fondamentali: la Lavoratrice | il Datore di lavoro | il Servizio Ispettivo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro

è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

  • la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
  • la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Elenco dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri
Allegato A [.pdf] 0,1 Mb
Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro vietati
Allegato B [.pdf] 0,1 Mb
Elenco rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro
Allegato C [.pdf] 0,1 Mb

Questa check list può essere utilizzata dal datore di lavoro per valutare la compatibilità di ogni postazione di lavoro nella quale viene o potrebbe essere impiegata una lavoratrice, con lo stato di gravidanza o con il puerperio

Scarica [.pdf] 1,1 Mb
Ultimo aggiornamento: 13/11/2018
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