Amianto

Cos'è l'amianto, utilizzi nel passato, interventi di bonifica e rimozione, aggiornamenti legislativi

L'amianto, minerale fibroso con ottime proprietà tecnologiche, è stato impiegato per produrre più di 3000 tipologie di manufatti in edilizia (coperture in cemento-amianto, tubazioni, pavimenti in piastrelle di vinile, ecc.), nell'industria (isolanti termici, materiali fonoassorbenti, guarnizioni, ecc.) e per uso domestico (guanti da forno, teli da stiro, ecc.).
In Italia ne è stato vietato l'utilizzo nel 1992 in quanto respirare le fibre, disperse nell'aria a causa di lavorazioni o a seguito di rottura e deterioramento, può causare anche dopo molti anni patologie tumorali dei polmoni e delle membrane che li rivestono (mesoteliomi). In presenza di materiali contenenti amianto i proprietari degli immobili devono verificarne lo stato di conservazione. Gli interventi di bonifica vanno effettuati adottando particolari misure di tutela della salute dei lavoratori e di protezione della popolazione.
La Regione Veneto ha previsto la sorveglianza sanitaria gratuita per i lavoratori ex esposti ad amianto attraverso i Servizi SPISAL.

Nella Nota sui provvedimenti in presenza di materiali contenenti amianto (pdf 0,1Mb) si ricordano gli interventi dovuti dai proprietari degli immobili in presenza di materiali contenenti amianto, le azioni attuabili dai Comuni a seguito di segnalazioni di coperture in cemento-amianto, le collaborazioni possibili da parte dell'ARPAV, le competenze dei Servizi SPISAL. Nella Modulistica del Servizio si trovano modelli per il Piano di lavoro, la Notifica, la Richiesta del certificato di restituibilità e la Relazione annuale di utilizzo.

La Regione Veneto ha previsto la sorveglianza sanitaria gratuita per i lavoratori ex esposti all'amianto attraverso i Servizi SPISAL. Possono fare riferimento allo SPISAL i residenti della Azienda Ulss indipendentemente dalla sede lavorativa dove si è verificata l'esposizione.

Maggiori informazioni

Modello unificato dello schema di relazione di cui all'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto. Le imprese interessate alle attività di rimozione, trasporto, smaltimento, stoccaggio, detenzione, trattamento o smaltimento dell’amianto, trasmettono in Regione e alla ULSS competente per territorio, entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all'anno solare di riferimento, una relazione contenente elementi informativi sulle attività svolte nell’anno di riferimento. Le informazioni sono necessarie per esercitare da parte dell’Ente Pubblico un puntuale controllo di qualità sugli elementi informativi comunicati. Tutte le altre novità sono reperibili nelle news amianto

Relazione annuale utilizzo diretto o indiretto di amianto (art.9 L. 257/92
Presentazione attività svolta relativamente all’uso diretto ed indiretto di amianto così come previsto dall’art. 9 della legge 27.3.1992 n. 257. Schema relazione annuale e istruzioni operative per la compilazione Link interno
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  • Ex esposti amianto

    Assistenza e sorveglianza sanitaria ai lavoratori con attività pregressa di esposizione all'amianto

  • Bonifiche ed interventi

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Ultimo aggiornamento: 13/07/2021
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pin DL 146/2021 SICUREZZA LAVORO

Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Modifiche al DL 81/2008.
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