Sintesi dei nuovi obblighi

Sintesi dei contenuti della legge 123 in materia di sicurezza sul lavoro.

Dal 25 agosto 2007 è entrata in vigore la Legge n. 123 del 3 agosto 2007

Nuovi obblighi in vigore dal 25 agosto 2007

Le Circolari n. 10797 del 22 agosto 2007 e la n. 24 del 14 novembre 2007 del Ministero del Lavoro, e le direttive della Regione Veneto hanno indicato le linee di interpretazione.

La Legge prevede nuovi adempimenti e obblighi, che si riportano in sintesi.

Anticipazione dei principi di tutela che saranno oggetto del prossimo Testo Unico.

Il pubblico ministero deve dare immediata notizia all'INAIL in caso di esercizio dell'azione penale per delitti di omicidio colposo o di lesione personale colposa.

Prevede l'obbligo in capo al committente pubblico e privato di redigere un unico Documento di valutazione dei rischi per eliminare le interferenze nei contratti di appalto o d'opera. (Art. 3, c. 1, lettera a) (Art. 7, nuovo comma 3 del D.Lgs. 626/94 e sostituisce il precedente). L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore e con gli eventuali sub-appaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal sub-appaltatore non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL. (Art. 3 c. 3 bis). Appalti pubblici: Obbligo di indicare i costi relativi alla sicurezza sul lavoro (Art. 3, c. 1, lettera b). Riguarda gli appalti pubblici, i contratti di somministrazione e di appalto e sub-appalto (Artt. 1559, 1655 e 1656 del CC). (Art. 7, nuovo comma 3-bis del D.Lgs. 626/94) A tale documento possono accedere sia il RLS sia le Organizzazioni sindacali (OO.SS.). Art. 3 Diritti di RLS e RLST (Art. 3, c. 1, lettere e) ed f) - Nuovi diritti del RLS. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al RLS copia del documento di valutazione dei rischi (Art. 4, c. 2 e 3) e del Registro infortuni (Art. 4, c. 5, lettera o), su richiesta del RLS stesso e per l'espletamento della sua funzione (Art. 3, c. 1, lettera e), che sostituisce il precedente comma 5 dell'art. 19). "Nuovi poteri agli RLST (territoriali e di comparto), tra cui l'esercizio della funzione in tutte le aziende del territorio o del comparto di competenza (è il nuovo c. 5-bis, aggiunto all'Art. 19 del D.Lgs. 626/94). "Obbligo di elezione degli RLS e RLST in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale.

È previsto l'emanazione di un decreto del consiglio dei Ministri per il coordinamento delle attività di prevenzione attraverso i comitati regionali di coordinamento di cui all'art. 27 del D. Lgs. 626/94, nell'attesa questo potere è esercitato dal Presidente della Provincia o da un Assessore da lui delegato, in particolare per:

l'individuazione dei settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi da attuare sul territorio;

l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici.

Tratta di importantissime disposizioni per il contrasto al lavoro nero e per la tutela della scurezza sul lavoro. Prevede la sospensione di ogni attività imprenditoriale per tutte le attività produttive, compresa l'edilizia e le condizioni per la revoca del provvedimento, in caso di:

impiego di personale in "nero" (non risultante dalle scritture in misura del 20%);

gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In regime di appalto tutto il personale occupato dall'impresa appaltatrice e sub-appaltatrice deve essere munito di tessera di riconoscimento con obbligo di esposizione a cura del lavoratore.

I datori di lavoro con meno di 10 dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante annotazione su apposito registro vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro degli estremi del personale giornalmente impiegato.

Introduce la possibilità di effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro di competenza, come in parte già avviene nel settore dell'edilizia.

Obbligo di comunicare all'autorità di coordinamento delle attività di vigilanza gli esiti dei sopralluoghi. Possibilità di richiedere all'autorità di cui sopra di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro, mirati a specifiche situazioni.

Obbliga gli Enti aggiudicatori, nelle offerte nella procedura di affidamento di appalti pubblici, di servizi e forniture, a valutare la adeguatezza sia del costo del lavoro sia relativo alla sicurezza sul lavoro e alla valutazione delle anomalie delle offerte.

Prevede l'applicabilità del D.Lgs. 231/2001 a fronte di condanne per i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (di cui agli artt. 589 e 590 del Codice penale), commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Di tali reati, il D. Lgs. 231 ha introdotto la punibilità degli enti forniti di personalità giuridica e delle società ed associazioni anche privi di personalità giuridica,ne sono esclusi lo stato e gli enti pubblici.

L'art. 6 del D. Lgs. 231 ha di fatto imposto alle persone giuridiche di adottare modelli di organizzazione e di gestione atti a prevenire reati di cui sopra.

Ripristina la possibilità di ispezioni e verifiche ivi comprese quelle della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per i datori di lavoro che hanno presentato istanza di regolarizzazione ed emersione dal lavoro nero.

Ultimo aggiornamento: 11/12/2018
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