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Programmazione attività e riferimenti normativi europei, nazionali e regionali

Riepilogo delle disposizioni di Legge riguardanti funzioni compiti e componenti del Comitato Provinciale Coordinamento vigilanza sul lavoro

Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020

Commissione Europea, 6 giugno 2014. La Commissione europea ha presentato un nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014–2020, che individua le sfide e gli obiettivi strategici principali per la salute e la sicurezza sul lavoro e presenta azioni chiave individuando gli strumenti per affrontarle.

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 (GU n. 31 del 06/02/2008): coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Art. 1. - Attività di coordinamento

  • I Comitati regionali di coordinamento, d'ora in poi Comitati, istituiti presso ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, svolgono i propri compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano al fine di individuare i settori e le priorità d'intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • Il Comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, con la Partecipazione degli assessori regionali competenti per le funzioni correlate e deve comprendere rappresentanti, territorialmente competenti: dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), dei settori ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro, degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, delle agenzie territoriali dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL), degli uffici periferici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), degli uffici periferici dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), degli uffici periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e rappresentanti degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute nonché delle autorità marittime portuali ed aeroportuali.
  • Ai lavori del Comitato partecipano quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale.
  • Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi e svolge le seguenti funzioni:
    a) sviluppa, tenendo conto delle specificità territoriali, i piani di attività e i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale;
    b) svolge funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza e promuove l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni;
    c) provvede alla raccolta ed analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
    d) valorizza gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente.
  • Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 2. - Pianificazione e monitoraggio del coordinamento delle attività di vigilanza

  • In attuazione degli indirizzi resi a livello nazionale, nel rispetto delle indicazioni del comitato di cui all'art. 1 e degli impegni di spesa assunti a livello nazionale dalle singole amministrazioni, presso ogni Comitato regionale di coordinamento è istituito un ufficio operativo composto da rappresentanti degli organi di vigilanza che pianifica il coordinamento delle rispettive attività, individuando le priorità a livello territoriale.
  • L'ufficio operativo di cui al comma 1 provvede a definire i piani operativi di vigilanza nei quali sono individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono rese sinergicamente disponibili da parte dei vari soggetti pubblici interessati. In specifici contesti produttivi e in situazioni eccezionali, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche attive di prevenzione, possono essere previste particolari attività di coordinamento tecnico che prevedano la costituzione di nuclei operativi integrati di prevenzione e vigilanza che operino per tempi programmati.
  • I piani operativi di cui al comma 2 sono attuati da organismi provinciali composti da: Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, Direzione provinciale del lavoro, INAIL, ISPESL, INPS e Comando provinciale Vigili del fuoco.
  • I Comitati regionali di coordinamento provvedono a monitorare le attività svolte dalle sezioni permanenti per verificare il raggiungimento degli obiettivi, dando comunicazione annuale dei risultati di tale monitoraggio ai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale.
  • Alle attività disposte dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 3. - Monitoraggio e raccolta dati

  • In attesa dell'adozione dei provvedimenti attuativi del criterio di cui all'art. 1, comma 2, lettera o), legge n. 123/2007, i Comitati regionali di coordinamento realizzano iniziative per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi.
  • All'integrazione degli archivi informatici di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 integrato con il Decreto legislativo n. 106/2009

  • Capo I – Disposizioni Generali:
    Articolo 1 – Finalità
    ...
    «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
  • Capo II – Sistema Istituzionale: Articolo 7 - Comitati regionali di coordinamento.
    Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008.

Istituzione del Comitato Regionale di Coordinamento di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 7 e al D.P.C.M. 21 dicembre 2007 - Comitato Regionale di Coordinamento

.......A tal fine, tenuto conto del dettato del DPCM 21 dicembre 2007, nonché degli orientamenti emersi in sede di Coordinamento tecnico interregionale, sì individuano quali funzioni e compiti dei Comitato:

  • sviluppare, tenendo conto delle specificità territoriali, i piani di attività ed i progetti operativi individuati dalle Amministrazioni a livello nazionale, esaminando i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e le problematiche evidenziate dalle strutture che operano nel campo della prevenzione;
  • svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività di prevenzione e di vigilanza, anche al fine di realizzare un adeguato livello di uniformità dell'espletamento degli interventi di vigilanza da parte degli organismi competenti;
  • promuovere l'attività di comunicazione, informazione, formazione e assistenza, operando il necessario coordinamento tra le diverse istituzioni, nonché proponendo alle diverse amministrazioni pubbliche competenti gli interventi che possono essere assunti secondo esigenze e richieste evidenziate;
  • individuare azioni prioritarie nei comparti lavorativi più a rischio, evidenziati nelle diverse realtà territoriali e proporre piani di intervento, rapportati alle effettive risorse disponibili delle diverse amministrazioni pubbliche, per permettere le massime sinergie possibili nel rispetto delle specifiche competenze di cui ogni Amministrazione è titolare;
  • provvedere alla raccolta ed all'analisi delle informazioni relative agli eventi dannosi ed ai rischi, proponendo soluzioni operative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro;
  • valorizzare gli accordi aziendali e territoriali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
  • realizzare le opportune iniziative per l'integrazione degli archivi informativi delle istituzioni componenti il Comitato regionale di coordinamento, in linea con il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'art. 8 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
  • assicurare, a livello regionale, le funzioni di collegamento con il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 5 del D.,Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché con la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In considerazione delle funzioni assegnate ed in applicazione del DPCM 21 dicembre 2007, si propongono quali membri del Comitato:

  • il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore alle Politiche Sanitarie, su delega del Presidente medesimo, in qualità di Presidente del Comitato;
  • un Rappresentante per ciascuno degli Assessorati Regionali competenti per le aree:
    Politiche Sanitarie, Formazione Professionale, Politiche del Lavoro, Attività Produttive (industria, commercio, artigianato), Politiche dell'Agricoltura e Lavori Pubblici;
  • sette Responsabili di Servizio SPISAL delle Aziende ULSS, uno per ciascuna Provincia;
  • il Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Veneto (ARPAV);
  • il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
  • un Rappresentante delle Direzioni delle sedi periferiche dell'ISPESL;
  • il Direttore Regionale dell'INAIL;
  • il Direttore Regionale INPS;
  • il capo dell'Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco;
  • un Rappresentante dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani- Sezione Veneto);
  • un Rappresentante dell'UPI (Unione Province Italiane - Sezione Veneto);
  • un responsabile dell'istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA);
  • un Responsabile dell'Ufficio di sanità marittima ed aerea dei Ministero della Sanità;
  • un responsabile delle autorità marittime portuali;
  • un responsabile delle autorità aeroportuali;
  • quattro rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello regionale e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
  • un rappresentante dell'ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro).

Le funzioni di segreteria e supporto organizzativo del Comitato Regionale di Coordinamento sono svolte dalla Direzione Prevenzione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

Si demanda ad un successivo regolamento del Comitato stesso la definizione della propria organizzazione interna e delle modalità di funzionamento.

Il Comitato Regionale di Coordinamento ha la propria sede presso la Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

Ufficio Operativo del Comitato Regionale di Coordinamento

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 1, 2 e 3 del DPCM 21 dicembre 2007, è istituito l'Ufficio Operativo del Comitato Regionale di Coordinamento, con funzioni di pianificazione del coordinamento delle attività degli organi competenti a svolgere funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'Ufficio Operativo provvede ad individuare le aree prioritarie di intervento a livello territoriale e a definire i piani operativi di vigilanza, nei quali sono individuati: gli obiettivi specifici, gli ambiti territoriali, i settori produttivi, i tempi, i mezzi e le risorse ordinarie che sono sinergicamente disponibili da parte dei soggetti pubblici interessati.

L'Ufficio Operativo è istituito all'interno Direzione Prevenzione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

L'Ufficio Operativo del Comitato Regionale di Coordinamento è composto da:

  • il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale con funzioni di presidente;
  • sette Responsabili di Servizio SPISAL delle Aziende ULSS, già componenti del Comitato Regionale di Coordinamento;
  • il Direttore della Direzione Regionale del Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
  • un Rappresentante delle Direzioni delle sedi periferiche dell'ISPESL;
  • il Direttore Regionale dell'INAIL;
  • il capo dell'Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco.
 

Comitato Provinciale di Coordinamento

In attuazione del dettato dell'art. 2, comma 3, del DPCM 21 dicembre 2007, risulta necessario prevedere il coordinamento a livello locale, tramite un'articolazione su base provinciale del Comitato stesso con caratteri stabili ed operativi, con l'istituzione degli Organismi Provinciali di Coordinamento, composti da:

  • i Responsabili degli SPISAL delle Aziende ULSS della Provincia;
  • il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro;
  • il Responsabile della sede periferica dell'INAIL;
  • il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;
  • il Responsabile del Dipartimento provinciale dell'ISPESL nella Province in cui esiste;
  • il Responsabile del Dipartimento provinciale dell'INPS nella Province in cui esiste.

Gli Organismi provinciali di coordinamento hanno il compito di dare attuazione ai piani operativi definiti dall'Ufficio operativo del Comitato Regionale di Coordinamento:

  • predisponendo i programmi di intervento, tenendo conto delle priorità individuate a livello provinciale;
  • garantendo azioni di coordinamento delle attività di vigilanza e controllo, formazione, informazione e assistenza da erogarsi da parte della Pubblica Amministrazione alle unità locali presenti nel territorio;
  • fornendo risposte alle istanze provenienti dal territorio per sopportare le aziende ad adempiere agli obblighi previsti dalle norme nel campo della sicurezza e della tutela della salute nel luoghi di lavoro;
  • costituendo, altresì, momento di proposizione e stimolo per tematiche da affrontare a livello regionale.

L'attività di ciascun Organismo provinciale è coordinata dal Direttore Generale  dell'Azienda ULSS - designata a svolgere tali compiti di coordinamento con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentiti i Direttori Generali delle Aziende ULSS di ciascuna Provincia - che la esercita per il tramite del Responsabile del Servizio SPISAL della medesima Azienda ULSS.

Al fine di migliorare l'efficacia delle attività di prevenzione, gli Organismi provinciali, in ambito locale, possono operare in accordo con altre amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilirsi nell'ambito di ciascun Organismo provinciale di coordinamento.

Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Azienda ULSS titolare delle funzioni di coordinamento dell'Organismo provinciale.

Ciascun Organismo provinciale di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi.

Si riserva ad un successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale la nomina dei membri del Comitato Regionale di Coordinamento, dell'Ufficio operativo e degli Organismi provinciali di coordinamento, designati dalle relative Amministrazioni, che provvederanno ad indicare i componenti effettivi e quelli supplenti delegati a rappresentarle e ad assumere le decisioni operative per conto delle stesse.

Nessun beneficio economico verrà corrisposto ai componenti del Comitato Regionale di Coordinamento e delle sue articolazioni territoriali che svolgono l'attività in veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive Amministrazioni.

Per l'espletamento dei suoi compiti il Comitato Regionale di Coordinamento può richiedere l'acquisizione di dati ed informazioni a soggetti pubblici e privati ed altresì promuovere indagini conoscitive.

Decreti Del Presidente della Giunta Regionale del Veneto e Consiglio dei Ministri n. 136 del 22 luglio 2009 Comitato Regionale di Coordinamento di cui al Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, art. 7, Dpcm 21 dicembre 2007. Nomina dei componenti.

Componenti nominati nella Provincia di Verona

  • Spisal Azienda Ulss 20, dott.ssa Manuela Peruzzi;
  • Spisal Azienda Ulss 21, dott. Marco Bellomi;
  • Spisal Azienda Ulss 22, dott. Marco Renso;
  • Dpl: dott. Luigi Cerfogli (supplente: dott. Bonaventura Palumbo);
  • Inail: dott. Franco Polosa (supplente: dott.ssa Silvana Iglio);
  • Inps: dott. Giovanni Martignoni (supplente: dott. Bruno Tobini);
  • il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;
  • il Responsabile del Dipartimento provinciale dell'Ispesl;
Ultimo aggiornamento: 23/11/2018
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Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Modifiche al DL 81/2008.
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