Funzioni del Comitato Provinciale

Attività di coordinamento locale, programmi di intervento, informazione e vigilanza del Comitato Provinciale per la sicurezza sul lavoro

In attuazione del dettato dell'art. 2, comma 3, del DPCM 21 dicembre 2007, risulta necessario prevedere il coordinamento a livello locale, tramite un'articolazione su base provinciale del Comitato stesso con caratteri stabili ed operativi, con l'istituzione degli Organismi Provinciali di Coordinamento.

Gli Organismi provinciali di coordinamento hanno il compito di dare attuazione ai piani operativi definiti dall'Ufficio operativo del Comitato Regionale di Coordinamento:

  • predisponendo i programmi di intervento, tenendo conto delle priorità individuate a livello provinciale;
  • garantendo azioni di coordinamento delle attività di vigilanza e controllo, formazione, informazione e assistenza da erogarsi da parte della Pubblica Amministrazione alle unità locali presenti nel territorio;
  • fornendo risposte alle istanze provenienti dal territorio per sopportare le aziende ad adempiere agli obblighi previsti dalle norme nel campo della sicurezza e della tutela della salute nel luoghi di lavoro;
  • costituendo, altresì, momento di proposizione e stimolo per tematiche da affrontare a livello regionale.

L'attività di ciascun Organismo provinciale è coordinata dal Direttore Generale dell'Azienda ULSS - designata a svolgere tali compiti di coordinamento con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentiti i Direttori Generali delle Aziende ULSS di ciascuna Provincia - che la esercita per il tramite del Responsabile del Servizio SPISAL della medesima Azienda ULSS.

Al fine di migliorare l'efficacia delle attività di prevenzione, gli Organismi provinciali, in ambito locale, possono operare in accordo con altre amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilirsi nell'ambito di ciascun Organismo provinciale di coordinamento.

Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Azienda ULSS titolare delle funzioni di coordinamento dell'Organismo provinciale.

Ciascun Organismo provinciale di coordinamento si riunisce almeno ogni tre mesi.

In attuazione del dettato dell'art. 2, comma 3, del DPCM 21 dicembre 2007, risulta necessario prevedere il coordinamento a livello locale, tramite un'articolazione su base provinciale del Comitato stesso con caratteri stabili ed operativi, con l'istituzione degli Organismi Provinciali di Coordinamento, composti da:

  • i Responsabili degli SPISAL delle Aziende ULSS della Provincia;
  • il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro;
  • il Responsabile della sede periferica dell'INAIL;
  • il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;
  • il Responsabile del Dipartimento provinciale dell'ISPESL nella Province in cui esiste;
  • il Responsabile del Dipartimento provinciale dell'INPS nella Province in cui esiste.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 136 del 22 luglio 2009 Comitato Regionale di Coordinamento di cui al Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, art. 7 e al Dpcm 21 dicembre 2007. Nomina dei componenti.

  • Spisal Azienda Ulss 20, dott.ssa Manuela Peruzzi;
  • Spisal Azienda Ulss 21, dott. Marco Bellomi;
  • Spisal Azienda Ulss 22, dott. Marco Renso;
  • Dpl: dott. Luigi Cerfogli (supplente: dott. Bonaventura Palumbo);
  • Inail: dott. Franco Polosa (supplente: dott.ssa Silvana Iglio);
  • Inps: dott. Giovanni Martignoni (supplente: dott. Bruno Tobini);
  • il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco;v
  • il Responsabile del Dipartimento provinciale dell'ISPESL;

"...di demandare a successivi decreti del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione, l'aggiornamento dei nominativi dei componenti del Comitato Regionale di Coordinamento". (DGR. N. 136 del 22 luglio 2009)

Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Azienda ULSS titolare delle funzioni di coordinamento dell'Organismo provinciale.

Gli organismi provinciali, composti da: Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, Direzione provinciale del lavoro, INAIL, ISPESL, INPS e Comando provinciale Vigili del fuoco, attuano i piani operativi definiti dall'Ufficio Operativo del Coordinamento Regionale.

Alle attività disposte dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Ultimo aggiornamento: 23/11/2018
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pin DL 146/2021 SICUREZZA LAVORO

Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Modifiche al DL 81/2008.
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